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    Calendario del fisco di maggio: le date da non dimenticare

    Il mese di maggio non sarà ricco di scadenze del fisco ma darà il via alla stagione della dichiarazione dei redditi dopo la pubblicazione ai fini di visualizzazione, della dichiarazione 730 precompilata.La prima data da segnarsi in rosso sarà, quindi, quella del 2 maggio, giorno in cui i contribuenti potranno visualizzare sulla propria pagina riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, il proprio 730 precompilato che, invece, potrà essere modificato e inviato solo dalle settimane successive.Ma vediamo tutte le date.Dal 2 al 16 maggioCome scritto sopra, il primo giovedì del mese sarà la giornata che darà il via ufficiale alla stagione della dichiarazione dei redditi.Nella stessa data, però, è previsto il versamento dell’imposta di registro per i contratti locazione e affitto stipulati, con il regime della cedolare secca, a partire dal primo aprile scorso o rinnovati tacitamente lo stesso giorno.Entro il 10 di maggio, invece, dovrà essere effettuato da parte dei datori di lavoratori domestici il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori domestici relativi al primo trimestre gennaio-marzo 2024.Superato metà mese del fisco, invece, i titolari di partita Iva saranno tenuti al versamento dell’Iva mensile a cui, a maggio, si aggiunge anche il versamento dell’Iva trimestrale relativa alle operazioni terminate nel primo trimestre dell’anno.Da metà mese al 31 maggioEntro il 20 maggio le imprese elettriche saranno tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dettagli sul canone Rai addebitato, accreditato riscosso e riversato nel mese precedente in bolletta del consumatore.L’ultimo giorno del mese ci sono diversi adempimenti del fisco che differenti contribuenti saranno chiamati ad assolvere come, ad esempio, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche o la presentazione da parte degli eredi della dichiarazione dei redditi per i contribuenti deceduti tra lo scorso 1 agosto e il 30 novembre 2023; la presentazione dovrà essere effettuate in modalità telematica e si dovrà compilare la sezione dedicata a destinare l’otto, il cinque e il 2 per mille dell’Irpef.Certamente, quello che interessa di più è il pagamento della rata della Rottamazione quater di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It; questa data vale egualmente per coloro i quali lo scorso 15 marzo, pagando delle rate non versate previste nel piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali, sono rientrati nei benefici previsti dalla misura di pace fiscale. LEGGI TUTTO

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    30 aprile: scatta l’operazione Irpef 2024 | I modelli 730 precompilati

    Dal pomeriggio di martedì 30 aprile saranno disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – ma per ora solo in modalità consultazione – i modelli 730 semplificati per la presentazione precompilata della dichiarazione dei redditi. L’invio sarà possibile dal 20 maggio.I modelli sono predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici.Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.Ma chi può presentare il 730 precompilato?lavoratori dipendenti o pensionati;persone che ricevono indennità sostitutive del reddito da lavoro (indennità di mobilità, integrazioni salariali e così via);soci di cooperative agricole, di servizi, di produzione e lavoro, di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;sacerdoti;parlamentari nazionali, giudici costituzionali e i titolari di cariche pubbliche elettive;lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato con durata inferiore all’anno;chi è impegnato in lavori socialmente utili;il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;lavoratori con redditi di collaborazione coordinata e continuativa;produttori agricoli che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Iva e Irap.Quindi il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ma da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti (partita Iva) potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.Cosa c’è nei modelli?Sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831 per l’esattezza) i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Nella top five delle occorrenze svettano come sempre le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), i premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni). Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.Spid, Cie, CnsPer visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello. LEGGI TUTTO

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    Il risparmio vale come un guadagno: basta fissare un obiettivo realistico

    L’abitudine a risparmiare in modo regolare è una delle principali prerogative del popolo italiano. Tuttavia, solo se si affianca una buona cultura finanziaria è possibile realizzare una corretta pianificazione. Cioè regolare, organizzare e progettare la propria capacità di risparmio in modo che risulti davvero allineata agli obiettivi futuri.Pianificare e risparmiare, infatti, vuol dire decidere di […] LEGGI TUTTO

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    Come far quadrare i conti di casa

    Il bilancio di una famiglia o di un sigle non è così distante, seppur su piccolissima scala da quello di una impresa o di uno Stato. Nel senso che deve avere una sua sostenibilità finanziaria, cioè un equilibrio tra entrate e uscite. Così da affrontare anche eventuali imprevisti. Ecco perché – visto che ogni giorno prendiamo delle decisioni economiche, scegliamo cioè quanto spendere e come, che cosa acquistare adesso e a che cosa rinunciare – sarebbe in primo luogo utile dotarsi di una attenta radiografia delle proprie fonti di reddito e cercare di evitare gli sprechi.REDDITO AI RAGGI XPer valutare dove è possibile intervenire è indispensabile partire dal quantificare quanto entra e quanto esce abitualmente in famiglia, tenendo conto delle caratteristiche di tutte fonti di reddito. In altre parole sarebbe opportuno annotare non soltanto lo stipendio o la pensione, ma anche eventuali entrate per lavoretti extra e regali, canoni di affitto, cedole di Titoli di Stato e obbligazioni, dividendi azionari. Altrettanto importante è stabilire se si tratti di voci ricorrenti piuttosto che periodiche (trimestrali, semestrali, annuali), straordinarie o una tantum.ANNOTARE TUTTE LE USCITEUna volta completato il puzzle di tutte le entrate che compongono la ricchezza effettiva, occorre annotare le uscite. Non solo quelle regolari – come la rata del mutuo, le bollette delle utenze di casa o le spese condominiali – ma anche lo scontrino del supermercato, il conto al ristorante, la parcella del medico, il costo del meccanico o di una vacanza. Sarebbe inoltre buona abitudine suddividere in un registro, cartaceo o informatico, entrate e uscite per categoria: per esempio vitto, abbigliamento, ristoranti, igiene e cosmesi, animali, vacanze, colf, giardinaggio, trasporti, autovettura, figli, salute, seconda casa. È così possibile individuare le spese ordinarie che si possono poi confrontare con quelle dell’anno successivo e quelle straordinarie che potrebbero aver sbilanciato il budget annuale.E, soprattutto, identificare e ridurre eventuali sprechi.OCCHIO ALLE PICCOLE SPESELe spese quotidiane di piccolo importo tendono a essere sottovalutate. Eppure tener conto anche delle spese di importo unitario molto basso (il caffè al bar, i biglietti della metropolitana o lo scontrino per i parcheggi) può risultare utile. Si potrà scoprire, per esempio, se determinate «piccole» spese incidono sul totale annuale per un importo considerevole (per esempio superiore all’1%). Inoltre, se una categoria di spesa incide per una quota significativa sul totale, potrebbe essere utile disaggregarla per verificare se sia possibile ridurla in qualche modo.MEGLIO GIOCARE D’ANTICIPO LEGGI TUTTO

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    Sopraelevazione in condominio: consentita se rispetta le normative antisismiche

    Sempre più spesso, alzando lo sguardo mentre camminiamo nelle nostre città, possiamo notare sopraelevazioni, operate anche su palazzi d’epoca (in alcuni casi maldestramente e senza alcuna coerenza stilistica con l’edificio), con le quali si cerca di aggiungere uno o più piani alle strutture esistenti. Ma è sempre possibile fare questo, senza considerare per di più le norme antisismiche? E come può un condominio tutelarsi da eventuali “esagerazioni” dei singoli? Cerchiamo di capirlo insieme.Che cosa si intende per sopraelevazioneLa sopraelevazione consiste in un intervento edilizio che porta in aggiunta nuovi piani o fabbriche a un edificio esistente, interessando l’intera comunità condominiale. Rispetto al recupero del sottotetto, focalizzato sulla trasformazione di spazi inutilizzati in ambienti abitabili, la sopraelevazione del sottotetto comporta la creazione di nuove strutture architettoniche tramite lavori di ampliamento in altezza e volume della costruzione esistente. Questi interventi vanno a modificare non solo forma, ma anche volumetria, superficie e carico urbanistico complessivo dell’edificio. Di conseguenza, in conformità alla normativa vigente, sono considerati interventi di nuova costruzione.Cosa dice la leggeIl Codice civile, all’articolo 1127, recita: “Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condòmini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti”.Secondo il Codice, dunque, il proprietario dell’ultimo piano di un edificio, come ad esempio il possessore esclusivo del tetto condominiale, ha il diritto di aggiungere nuovi piani o strutture, ad esempio estendendo un locale preesistente, senza necessariamente ottenere il consenso degli altri proprietari del fabbricato. Tuttavia, questa facoltà è soggetta a condizioni, e la sopraelevazione non è ammessa se compromette la staticità dell’edificio o se danneggia l’aspetto architettonico o la luminosità degli appartamenti sottostanti.Pertanto, in osservanza della normativa citata, risulta evidente che la sopraelevazione non è ammessa qualora possa mettere a repentaglio la stabilità dell’edificio. Di conseguenza, se l’opera minacciasse tale stabilità, non sarebbe tollerata e sarebbe necessario procedere alla sua demolizione qualora l’edificio non fosse in grado di sopportarne il peso.Sopraelevazione e leggi antisismicheFin qui la questione sembrerebbe piuttosto chiara. Ma qualora il nuovo piano o l’ampliamento di un locale preesistente sul lastrico dovessero essere costruiti in difformità con le leggi antisismiche, quali potrebbero essere i pericoli e in che modo ci si dovrebbe regolare? Per la risposta a tali quesiti viene in aiuto una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la numero 32281 del 21 novembre 2023), con cui la Suprema Corte si è espressa proprio su una sopraelevazione realizzata in violazione delle norme antisismiche.Ad evidenziare la problematica un caso verificatosi in Puglia, dove un co-proprietario aveva realizzato una sopraelevazione al secondo e ultimo piano senza conformarsi alle norme antisismiche e in contrasto con la volontà dell’altro proprietario. Citato in giudizio perchè procedesse alla demolizione del manufatto ed a un risarcimento del danno, vedeva respinta la richiesta in prima istanza, sulla base di una perizia tecnica che aveva escluso problemi strutturali gravi. Il tribunale, suffragato in seguito anche dalla Corte d’Appello di Bari, ha ritenuto che alcuni elementi dell’edificio avrebbero potuto essere rinforzati per garantire la stabilità, nonostante la violazione delle norme antisismiche.Chiamata a pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha invece reputato che il collegio giudicante in appello abbia commesso un errore nel non considerare il rischio derivante dalla non conformità alle norme antisismiche. La mancata osservanza di tali norme costituisce una presunzione di pericolosità, e questa presunzione può essere superata solo dimostrando che sia la sopraelevazione che la struttura sottostante sono sicure dal punto di vista sismico. Si legge fra l’altro nell’ordinanza: “Qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico”.Quindi, anche se la sopraelevazione ottiene una concessione in sanatoria, questo non legittima l’opera se non sono rispettate le norme antisismiche. La concessione in sanatoria non implica un giudizio tecnico sulla conformità alle regole di costruzione e non è sufficiente per superare la presunzione di pericolosità.Sopraelevazione: quando serve il consenso dell’assembleaAnche in virtù di quanto descritto finora, la necessità del consenso dell’assemblea condominiale per la sopraelevazione è strettamente connessa alle condizioni statiche dell’edificio. Se tali condizioni non permettono la sopraelevazione, bisognerà richiedere l’approvazione unanime dei condòmini per eseguire i necessari lavori di rinforzo e consolidamento. In tutte le altre circostanze, non è richiesta alcuna approvazione per procedere con la sopraelevazione. L’assemblea ha comunque il diritto di opporsi se la sopraelevazione danneggia l’aspetto architettonico dell’edificio, o se comporta una significativa riduzione di aria o luce per i piani sottostanti.Per quanto riguarda il lato estetico, si fa riferimento all’aspetto generale del condominio determinato dalla struttura e dalle caratteristiche architettoniche dello stesso. In questa prospettiva, l’articolo 1127 del Codice Civile è collegato all’articolo 1120, che vieta innovazioni che possano alterare il decoro architettonico dell’edificio. Pertanto, è vietato apportare modifiche che possano compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, alterarne il decoro architettonico o renderne inservibili alcune parti comuni, anche per un singolo condòmino. L’opposizione è altresì giustificata se il problema riguarda solo un appartamento o una parte del condominio. LEGGI TUTTO

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    Carbon tax, ecco di quanto aumentano i biglietti dei traghetti e i costi delle merci

    In arrivo nuovi aumenti. La recente carbon tax dell’Unione Europea – ETS, Sistema di Scambio di Emissioni – sta per causare costi aggiuntivi al settore dei trasporti, includendo sia quello marittimo che quello su strada che si appoggia alle grandi navi. Le imprese del Belpaese si troveranno a dover pagare tra i 600 e i 700 milioni di euro solo per il 2024, una cifra destinata a raddoppiare entro il 2026. Questo aumento dei costi si diffonderà in tutta la catena di approvvigionamento, coinvolgendo sia gli utilizzatori finali che gli attori intermedi. Ecco cosa potrebbe accadere.La carbon taxÈ stato implementato il nuovo sistema europeo di tassazione ambientale, l’ETS il quale richiede ai trasportatori di merci e persone su navi, treni, camion, gomma e aerei di pagare una carbon tax sulle emissioni di CO2 prodotte, sia nelle acque che nei cieli dell’Ue. L’aliquota imponibile aumenterà dal 40% nel 2024 al 100% nel 2026. In l’Italia ci si attende un impatto significativo: l’età media delle navi è di 28,9 anni, dei camion oltre i 20 anni e degli autobus più di 10 anni. Inoltre, il Belpaese è uno dei territori con il maggior utilizzo del trasporto passeggeri, con quasi 14 milioni di croceristi sbarcati nei porti nel 2023.Gli aumentiColoro che viaggeranno verso le isole durante l’estate con un traghetto vedranno un aumento dei costi tra il 12 e il 15%. Inoltre l’impatto si estenderà anche ad altri beni, come l’abbigliamento prodotto in Cina, i telefoni cellulari realizzati in Corea del Sud e una vasta gamma di oggetti, tra cui automobili, pasta e macchine di precisione, che vengono prodotti e assemblati in Italia utilizzando materie prime e componenti provenienti dall’estero. In questo contesto, il settore del trasporto merci potrebbe contribuire almeno con il 3 o il 4% dei 600 o 700 milioni da versare per la nuova tassa europea che graverà sul consumatore finale. LEGGI TUTTO

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    Lavoro e pensioni, la sentenza che crea un precedente: l’Inps perde in tribunale, cosa cambia

    Una recente sentenza emessa dal tribunale di Vicenza crea un importante precedente e può fin da oggi modificare l’applicazione delle norme che impediscono ai contribuenti che hanno beneficiato di Quota 100, Quota 102 o Quota 103 per andare anticipatamente in pensione di cumulare redditi da lavoro.Secondo questa regola, coloro i quali sono usciti anticipatamente dal mondo del lavoro sfruttando una di queste misure di flessibilità non hanno la possibilità di riprendere eventualmente a lavorare prima di aver compiuto 67 anni, vale a dire l’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, ad eccezione dei casi in cui si tratti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e con introiti inferiori ai 5mila euro lordi l’anno. Qualora si violi questa norma la pena è la restituzione delle cifre percepite a titolo di pensione dal beneficiario.Ruolo di comparsa costato caroC’è, tuttavia, un problema di fondo di non trascurabile rilevanza, dato che fin dal momento in cui la regola è entrata in vigore l’Inps non ha fatto distinzione tra i furbetti che hanno agito intenzionalmente con dolo e coloro che, con guadagni segnalati, hanno in buona fede lavorato per mettere insieme cifre spesso e volentieri irrisorie, talvolta nell’ordine di poche decine di euro. Sono numerosi i casi di pensionati che hanno percepito compensi inferiori ai 100 euro, regolarmente dichiarati, e si sono visti comunque costretti a restituire all’Istituto nazionale di previdenza sociale anche decine di migliaia di euro.Caso emblematico quello di un pensionato di Vicenza a cui il ruolo di comparsa fatto in un telefilm nel 2020 è costato molto caro. L’uomo, che era andato in pensione con Quota 100, decise di partecipare nel ruolo di comparsa alla serie televisiva “Luce dei tuoi occhi” insieme ad alcuni amici: trascorse una giornata diversa in compagnia, e maturò un compenso di appena 78 euro lordi. Il compenso, dichiarato, venne a configurarsi come conseguenza di un lavoro di tipo subordinato: ecco perché l’Inps, venuto a conoscenza dei fatti, applicò le sanzioni previste dal decreto n.4 del 2019, poi convertito in legge n.26, recapitando al contribuente un “provvedimento di recupero delle somme percepite su pensione” per un importo complessivo di circa 24mila euro, con tanto di trattenute mensili.Il contenzioso in tribunalePer non perdere un anno di pensione, l’uomo ha chiesto aiuto agli avvocati Paola Piccoli e Alberto Righi. “Abbiamo sostenuto che tale esperienza di certo non può essere considerata un’attività di lavoro subordinato in senso stretto e non può essere considerata idonea, come invece sosteneva l’Inps, a violare il divieto di cumulo di pensione e reddito da lavoro dipendente imposto dal legislatore per i pensionati con Quota 100”, ha spiegato Piccoli, come riferito dal Corriere della sera. “È quindi evidente che l’esperienza di comparire in una serie tv, come passante, in un’unica scena, un solo giorno non determina, a nostro avviso, né un reinserimento del ricorrente nel mondo del lavoro, né crea un pregiudizio al sistema di ricambio generazionale, con conseguente illegittimità del provvedimento dell’Inps”, ha precisato ancora il legale.La sentenzaTali motivazioni hanno persuaso il giudice del lavoro Paolo Sartorello ad accogliere il ricorso dell’uomo, dal momento che”un’interpretazione conforme alla ratio della norma impone di considerare compatibili con l’erogazione della pensione ‘Quota 100’ redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi carattere di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato”. LEGGI TUTTO

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    Patente di guida rubata o smarrita, ecco come comportarsi

    In caso di furto o di smarrimento della patente il primo consiglio utile è ovviamente quello di agire con massima tempestività per poter ottenere almeno un permesso di guida provvisoria in attesa del rilascio del duplicato: mettersi al volante senza il documento in originale, infatti, comporta delle sanzioni pecuniarie.Denuncia e duplicatoIl primo passo è quello di sporgere denuncia alle forze dell’ordine entro 48 ore, verificando innanzitutto se si tratta di una patente duplicabile o non duplicabile. In entrambi i casi, comunque, le autorità rilasciano all’automobilista un permesso di guida provvisorio, che ha validità esclusivamente sul territorio nazionale. Nel preciso istante in cui si riceve tale documento la vecchia patente non è già più valida, per cui anche nel caso in cui fosse rinvenuta dopo la denuncia andrebbe distruttaIn caso di patente duplicabile, per chiedere un duplicato sarà sufficiente consegnare alle forze dell’ordine due fototessere e un documento di identità in corso di validità. In caso di patente non duplicabile, l’automobilista dovrà invece rivolgersi alla Motorizzazione civile, compilando la domanda su modello TT 2112 e presentando la denuncia di smarrimento, 2 fototessere, un documento di identità in corso di validità in originale e in copia e infine il permesso provvisorio di guida in originale.Il costo è identico in entrambi i casi, e va pagato un bollettino PagoPA con tariffa N007-diritti 10,20 euro – con causale “Duplicato patente per smarrimento o sottrazione”: ovviamente la cifra è necessaria solo per l’emissione del nuovo documento e non per il permesso provvisorio di guida.Qualora il furto o lo smarrimento avvengano fuori dall’Italia la procedura rimane la medesima: il primo passo è la denuncia, da presentare presso la polizia locale, il consolato o l’ambasciata italiana per ottenere il permesso di guida provvisorio. Una volta rientrati in Italia la denuncia va presentata comunque anche alle forse dell’ordine nazionali. LEGGI TUTTO