Condominio: cosa deve fare l’amministratore se c’è l’amianto
Può ancora succedere che, in un condominio, i residenti o l’amministratore scoprano che alcuni manufatti presenti contengano amianto.Si tratta di una situazione abbastanza delicata considerando che, la normativa in materia, già da molti anni prevede che nel caso in cui venga individuata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è obbligatorio attivarsi con misure di controllo e gestione del rischio.Qualora ci si trovi in questa situazione, il ruolo dell’amministratore è centrale per attivare tutti l’iter necessario alla messa in sicurezza dell’amianto.Entriamo più nel dettaglio.L’iter e le possibili soluzioniQuando l’amianto sia presente in una residenza privata singola, è il proprietario ad essere obbligato a fare denuncia all’azienda sanitaria competente territorialmente.Nel caso in cui, invece, l’amianto sia presente in un condominio, come scritto in precedenza è l’amministratore che a doverne fare segnalazione. Trattandosi di un obbligo, per effettuare la verifica dello stato dei luoghi, non è prevista l’approvazione dell’assemblea fermo restando, però, l’obbligo dell’amministratore di informare subito l’assemblea dei condomini di quanto sta accadendo.Inoltre, nel caso in cui l’amministratore non proceda a darne immediata comunicazione all’azienda sanitaria competente, rischia di incorrere, nei casi più gravi, in una multa tra i 2500 e i 5mila euro. L’art. 1130 comma 1 n. 4 del codice civile, prevede, difatti che l’amministratore debba “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.Pertanto, l’amministratore può incorrere sia in sanzioni amministrative che sanzioni penali per scorretto smaltimento amianto e per mancato adempimento degli obblighi di legge.Successivamente l’amministratore dovrà procedere con la richiesta, verso ditte specializzate iscritte all’albo nazionale dei Gestori Ambientali, di una verifica e successivo intervento che andrà a stabilire la situazione (ad esempio, se l’amianto si trova in modo compatto o friabile) e la tipologia di rischio.Nel caso in cui l’amianto si trovi all’interno delle parti comuni, le lavorazioni da farsi devono essere deliberate dall’assemblea a maggioranza e i costi ripartiti secondo le quote millesimali. Qualora, invece, la presenza sia in aree ad uso esclusivo di una parte di condomini, la spesa per la bonifica sarà solo a loro carico. LEGGI TUTTO