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Lavanderia condominiale: come funziona


In un condominio, gli spazi comuni non sono solamente una “spesa” da mettere in bilancio per la loro manutenzione, ma possono rappresentare una “risorsa” utilissima per migliorare la qualità della vita di chi abita nell’edificio se utilizzati per funzioni specifiche.

Ad esempio, se si ha uno terreno antistante l’immobile di proprietà del condominio, come un giardino, si potrebbe pensare di adibire parte degli spazi per fare una piscina ad uso dei residenti o, nel caso in cui si abbiano dei locali non residenziali, di utilizzarli come lavanderia.

In quest’ultimo caso, ci si riferisce a uno spazio comune all’interno del quale sono presenti dei macchinari specifici per la pulizia degli indumenti come lavatrici e asciugatrici.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Cos’è una lavanderia condominiale

L’art. 1117 del Codice civile, annovera tra i “locali per i servizi in comune”, come gli stenditoi e, appunto, la lavanderia; si tratta, dunque, di null’altro che una parte comune dell’immobile.

Il suo utilizzo è rivolto ai soli residenti del complesso abitativo, e di certo, la creazione di un locale lavanderia, tra cui può apportare numerose migliore in termini di qualità della vita dei condòmini grazie:

  • ad un risparmio economico per singola unità abitativa che potranno utilizzare elettrodomestici migliori e non dovranno acquistarli per la propria abitazione.
  • una maggiore efficienza degli elettrodomestici in quanto sono di tipo industriale ad uso casalingo.
  • alla creazione di maggiore spazio nelle singole abitazioni.

Come si ripartiscono le spese

Il Codice civile, all’art. 1123 afferma che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

Nei fatti, si dovrebbe parare in proporzione ai millesimi dell’unità immobiliare e non in relazione all’utilizzo fattone a differenze dell’acquisto dei macchinari che, invece (una volta deciso in assemblea di adibire gli spazi condominiali a lavanderia), sono ripartiti egualmente tra i proprietari.

Qualora questa opzione non piaccia, in alternativa ci si può rivolgere a ditte specializzate le quali daranno gli elettrodomestici in comodato d’uso, e il corrispettivo sarà garantito dai condomini che ne facciano utilizzo con il sistema delle lavanderie a gettoni.

In questo modo alcun costo sarà addebitato al condominio nella sua interezza mentre dovranno pagare saranno solamente coloro utilizzeranno, effettivamente, il servizio.

Logicamente, questa scelta, se da un lato può sembrare

conveniente per quanto riguarda la ripartizione delle spese, dall’altra fa perdere di utilità il concetto stesso del locale lavanderia, anche in relazione al tema della sostenibilità dei condomini di cui abbiamo parlato in .


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


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