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Bonus Natale, ecco chi rischia di perderlo: quando scatta il recupero in busta paga

I punti chiave

Via al bonus Natale che, in assenza dei requisiti, verrà erogato in busta paga. Introdotta dal decreto Omnibus, la misura prevede un’indennità una tantum di 100 euro e dovrà essere gestita sia dai datori di lavoro che dai dipendenti che la percepiranno. La cifra in questione sarà versata insieme alla tredicesima. Nelle settimane in corso, i datori di lavoro sono chiamati a raccogliere le richieste da parte dei dipendenti che soddisfano i requisiti per accedere al bonus, e a completare tutte le formalità necessarie per garantire l’erogazione nei tempi previsti. Solitamente, la tredicesima viene corrisposta prima della fine di dicembre, rendendo fondamentale la tempestività nella gestione degli adempimenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Per chi è previsto il bonus

L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti viene prevista nell’articolo 2-bis del Dl 113/2024 e convertito dalla legge 143/2024. La misura spetta ai lavoratori che soddisfano tre condizioni principali. Questi devono avere un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro, il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, e un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione per lavoro dipendente, come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. La cifra sarà erogata direttamente in busta paga insieme alla tredicesima mensilità. In merito al limite del 28mila euro l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E del 10 ottobre scorso, ha specificato che non viene conteggiato nel calcolo il reddito riguardante l’abitazione principale e alle rispettive pertinenze. Inoltre, sempre riguardo ai requisiti, è necessario che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio, e che il coniuge non sia effettivamente e legalmente separato. Nello specifico figlio e marito o moglie devono risultare fiscalmente a carico del dipendente. Nel caso in cui ci sia un nucleo familiare monogenitoriale il bonus viene riconosciuto al dipendente che ha almeno un figlio a carico.

La richiesta

È responsabilità del lavoratore, che soddisfa i requisiti, attivarsi per ricevere l’accredito del bonus natalizio. Affinché l’importo venga riconosciuto in busta paga, il dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta. Questa domanda deve attestare, secondo l’articolo 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle condizioni di reddito e familiari previste dalla normativa, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico, o solo della prole in caso di famiglia monogenitoriale. Nell’ipotesi in cui un lavoratore avesse avuto più rapporti di lavoro nel corso del 2024 con datori diversi al fine di assicurarsi un calcolo corretto dell’importo dovuto sarà necessario presentare all’ultimo datore di lavoro che eroga effettivamente il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva menzionata in precedenza, le certificazioni uniche provvisorie dell’anno corrente relative ai rapporti precedenti. Questo è necessario per permettere il corretto calcolo dell’importo spettante, basato sul numero di giorni lavorati che danno diritto alla retribuzione. Nel caso in cui ci fossero più contratti attivi contemporaneamente, ad esempio due part-time, mantenendo fermo il limite massimo percepibile di 100 euro, riceverà l’indennità dal sostituto d’imposta che avrà scelto. In sostanza, nella dichiarazione sostitutiva sarà necessario includere anche i dati utili per il calcolo del bonus, come il reddito e i giorni di lavoro validi con l’altro datore.

I sostituti d’imposta

In quanto ai sostituti d’imposta incaricati, secondo la normativa, di corrispondere il bonus vi sono delle specifiche chiarite nel documento delle Entrate. Innanzitutto l’importo di 100 euro deve essere proporzionato ai giorni effettivi di lavoro svolti nell’anno fiscale 2024. L’ammontare, però, rimane invariato rispetto al tipo di contratto, sia esso a tempo determinato o indeterminato, e non subisce variazioni in relazione alla distribuzione dell’orario di lavoro, ad esempio nel caso di part-time. Quando un lavoratore richiede il bonus, il sostituto d’imposta procede a calcolare l’importo dovuto in base al periodo di lavoro. La misura deve essere inserita in busta paga insieme alla tredicesima, ma è necessario indicare con una voce specifica, in quanto non concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente. Dopo aver erogato il bonus, il sostituto dovrà recuperarlo sotto forma di credito utilizzando un apposito codice tributo sul modello di pagamento F24, il quale sarà istituito tramite risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito all’erogazione, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di verificare, durante il conguaglio che solitamente avviene nel cedolino di dicembre, se il bonus spetta realmente al lavoratore. Nel caso in cui il reddito superi la soglia di 28mila euro, sarà necessario procedere al recupero del bonus direttamente in busta paga.


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


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