Famiglie più ricche, sale il potere d’acquisto. Inflazione in crescita ma sotto la media Ue
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in EconomiaDove può svolgersi l’assemblea di condominio? La risposta, spesso sottovalutata, è più semplice di quanto si pensi: anche in casa di un condòmino, purché la scelta sia condivisa e non limiti i diritti di partecipazione.Il Codice civile, infatti, non stabilisce un luogo obbligatorio per lo svolgimento delle riunioni condominiali. Nessuna norma impone che l’assemblea debba tenersi nello stabile, nello studio dell’amministratore, o in una sala pubblica. A fare la differenza non è il luogo in sé, ma il rispetto dei diritti dei condòmini.Regola generale: conta l’idoneità del luogoSecondo un orientamento consolidato di dottrina e giurisprudenza, l’assemblea è valida se si svolge in un luogo:idoneo ad accogliere i partecipanti;accessibile a tutti i condòmini;chiaramente indicato nell’avviso di convocazione.In questo quadro, anche l’abitazione privata di un condòmino può essere considerata una sede legittima, soprattutto quando:è stata scelta dall’assemblea;non è stata oggetto di contestazioni preventive;risulta comunque funzionale allo svolgimento della riunione.Quando la riunione in casa privata è legittimaLa scelta dell’abitazione di un condòmino, dunque, non incide sulla validità delle delibere, a meno che non produca un concreto pregiudizio. La giurisprudenza è chiara: la sede dell’assemblea è irrilevante in astratto, ciò che conta è l’effettiva possibilità di partecipare.In pratica, nessun problema se l’appartamento:è sufficientemente capiente;non presenta barriere architettoniche;consente a tutti i condomini di accedere senza difficoltà.Quando si rischia l’impugnazioneLa delibera può essere contestata se la scelta del luogo:rende difficile o impossibile la partecipazione;è strumentale o discriminatoria;appare finalizzata a scoraggiare la presenza di uno o più condòmini.Ad esempio, una riunione convocata in un appartamento troppo piccolo, difficilmente accessibile o situato in un luogo che crea disagi oggettivi, può costituire violazione del diritto di partecipazione e rendere la delibera impugnabile.Il ruolo dell’amministratore
Spetta all’amministratore indicare la sede nell’avviso di convocazione, ma anche valutarne l’idoneità. In caso di dubbio, la scelta più prudente resta quella di una sede neutra.
Tuttavia, nulla vieta che sia l’assemblea stessa a decidere di riunirsi presso l’abitazione di un condòmino, soprattutto nei piccoli condomini.Ciò che conta, in conclusione, è che tutti possano partecipare, discutere e votare. Anche se la riunione dovesse tenersi in salotto. More
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