in

Contratto del settore calzature: ecco le novità per i lavoratori


Oltre 75mila lavoratori coinvolti e 4mila imprese attive nel comparto. Sono questi i numeri interessati dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) del settore delle calzature. A partire dal prossimo primo gennaio, difatti, entreranno in vigore le novità del nuovo contratto sottoscritto da Assocalzaturifici per i datori di lavori, dalla Femca Cisl, Filctem Cgil e dalla Uiltec della Uil.

Si è chiuso, cos’, il periodo di “vacanza” contrattuale dato che il precedente Ccnl era scaduto il 31 dicembre scorso.

Come per il contratto della vigilanza (di cui abbiamo parlato in un precedente ), tante le novità sia sotto il profilo economico che sotto quello normativo e delle nuove tabelle retributive con un aumento medio sui minimi salariali, riferito al quarto livello, di circa 191 euro per il triennio che inizierà il primo gennaio 2025 e si concluderà il 31 dicembre 2026.

Ma entriamo più nel dettaglio.

Aumenti salariali

Come anticipato, l’intesa sottoscritta tra le parti datoriali e di rappresentanza del lavoro, un aumento medio sui minimi salariali (Tem), riferito al quarto livello retributivo, di 191 euro che andranno in busta paga in tre tranche di cui la prima, da 90 euro, è già partita dallo scorso primo di agosto mentre le successive saranno:

  • da 51 euro a partire dal 1° agosto 2025;
  • da 50 euro dal primo agosto 2026.

Welfare e ulteriori novità

Molte le novità sul welfare a partire dall’aumento a carico dell’azienda di 3 euro della quota versata al fondo sanitario integrativo Sanimoda, che così arriva a 15 euro mensili per ciascun addetto del comparto a decorrere dal primo gennaio 2026.

Aumenti anche per la copertura del Tlc (non autosufficienza) con l’impegno delle aziende a versare ulteriori 2 euro dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda le relazioni industriali, invece, viene istituito l’Osservatorio di settore mentre viene prevista una riduzione a 40 dipendenti della soglia dimensionale per l’informativa sindacale.

Inoltre, viene abbassata la soglia omnicomprensiva di utilizzo dei contratti a termine e in somministrazione che scende 32 al 30% a differenza dell’aumento della banca ore individuale che passa da 42 a 58 ore; i contratti a tempo determinato potranno avere una durata superiore a dodici mesi sempre nel rispetto del massimale dei ventiquattro mesi salvo specifiche fattispecie che sono state inserite nel contratto.

Infine, tra le ultime novità passano da 3 a 4 i messi

richiedibili di aspettativa non retribuita per esigenze personali; inoltre viene inserita un’ulteriore aspettativa non retribuita di un mese, in aggiunta a quella già prevista dalla normativa vigente, per la fecondazione assistita.


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


Tagcloud:

Debiti con l’Agenzia delle Entrate: quando scadono e come regolarsi

Auto, ombre cinesi su Torino Design