“Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Sul fronte Medioriente, la premier ha detto: “Le parole espresse da Mattarella sono importanti e in linea con quelle del governo”.
“È un 2 giugno che come sempre ci deve rendere molto orgogliosi di quello che facciamo, quello che siamo noi, non come se fosse un fatto museale, celebriamo questa festa per ricordarci che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito. Lo dico anche in riferimento al fatto che considero francamente inaccettabile che dei professori che insegnano nelle scuole ci dicano che i bersaglieri sono divisivi. È grazie anche ai bersaglieri se noi oggi abbiamo una nazione, è grazie alle forze armate, è grazie a tutti quelli che si sono sacrificati per costruirla e forse questo dovremmo insegnare ai nostri giovani”. Ha aggiunto la presidente del Consiglio.
Cosa succede quando non si ritira la scheda?
Quando si va a votare per uno o più referendum l’elettore che si rifiuta di ritirare tutte le schede non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti. Se invece l’elettore ritira le schede e senza neppure entrare in cabina le restituisce al presidente di seggio, senza alcuna espressione di voto, viene conteggiato come votante e la scheda annullata. E’ quanto indicato nelle ‘Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione’ redatte dal ministero dell’Interno per i referendum popolari del 2025. Le istruzioni sono contenute in documento di 224 pagine diviso in 27 capitoli. Il capitolo in questione è il 17.7: ‘rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o protesta’. La premessa è che “nel caso di svolgimento di più referendum l ‘elettore può anche astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri”. In questo caso “gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell’elettore, dei referendum a cui questo non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante”. Ci sono poi altri due casi che possono verificarsi. Il primo è che se l’elettore si rifiuta di ritirare tutte le schede “non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni” per determinare il numero complessivo degli elettori. “Qualora il seggio abbia già ‘registrato’ l’elettore nella lista sezionale o nel registro per l’annotazione del numero di tessera – dicono ancora le istruzioni per i presidenti di seggio – occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di questi documenti, a una ulteriore annotazione con la dicitura: “Non votante’. Il secondo si verifica invece quando l’elettore, dopo aver ritirato le schede e senza entrare in cabina, le restituisce al presidente: “in questo caso si configura una ipotesi di annullamento della scheda” e “l’elettore è conteggiato come votante”.