Nell’ambito della procedura del trattenimento dello straniero, si fa salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda non preclude l’eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando quest’ultimo provvedimento è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento
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