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Sanzioni e addio bonus, come intervenire per correggere l’Isee in caso di errori


Come noto, l’Isee è un documento che viene solitamente richiesto qualora si voglia accedere a incentivi o misure di sostegno messe a disposizione da un Ente o direttamente dallo Stato, sia nel caso in cui il contribuente decida di procedere in modo autonomo che appoggiandosi a un intermediario. Può avvenire, in una qualunque delle due circostanze, che a causa di un errore si invii un Isee errato, e ciò può comportare talvolta delle pesanti conseguenze.

Si tratta oggi di eventi abbastanza rari, dal momento che la piattaforma dell’Inps sulla quale va compilata la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) può individuare la maggior parte delle incongruenze e respingere l’istanza o direttamente impedirne l’invio. Ma se la domanda contenente errori dovesse ugualmente partire il rischio è quello di vedersi comminare una sanzione pecuniaria da 5mila a 25mila euro e di subire il blocco dell’erogazione dei bonus spettanti. È possibile rimediare?

In caso di inesattezze, si può intervenire in due modi il prima possibile, ovvero compilando il modulo integrativo FC3 o inviando direttamente una Dsu compilata ex novo. Nel primo caso, al massimo entro 15 giorni dalla richiesta, viene data la possibilità al contribuente di integrare alla sua prima Dsu tutte le correzioni e/o le informazioni mancanti, inviandole con il modello FC3 all’Inps o all’Agenzia delle entrate. Nel secondo caso si riparte daccapo, compilando la Dichiarazione sostitutiva unica con tutti i dati completi ed esatti: così facendo, l’Isee verrà calcolato sulla base della seconda Dsu e non ci saranno conseguenze di alcun genere.

Stesso discorso se ci si rivolge a un intermediario come il Caf, scegliendo di farlo proprio per paura di commettere imprecisioni di qualunque genere: anche in questo caso si rimedia col modulo FC3 o con una nuova Dsu. Solitamente i centri per l’assistenza fiscale si limitano a verificare la correttezza dei dati loro consegnati e a redigere la Dsu sulla base di questi, per cui il caso più frequente è quello dell’errore derivante proprio dall’inesattezza delle informazioni fornite dal contribuente. In caso di omissioni la responsabilità di un errore non ricade sul Caf, come stabilito Corte di Appello di Lecce (sentenza 700/2021).

Ciò non significa che i centri per l’assistenza fiscale non possano commettere “errori formali” in fase di calcolo pur disponendo di tutti i dati corretti, e in tali rare circostanze il cittadino può adire le vie legali per chiedere un risarcimento.

Cosa può accadere qualora l’Isee inviato risulti sbagliato? Stante quanto previsto dagli artt.75/76 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, si può essere puniti con multe da un minimo di 5.164 a un massimo di 25.822 euro: oltre ciò, qualora il cittadino percepisse un bonus del valore superiore ai 3.999 euro, è prevista una pena detentiva da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 anni.

Unitamente a queste sanzioni, ovviamente, si procede subito con l’interruzione dell’erogazione degli incentivi o delle misure di sostegno attivate: in questi casi a muoversi è anche l’Agenzia delle entrate, che avvia l’iter previsto per chiedere la restituzione del denaro percepito in modo indebito dal contribuente.


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


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