I punti chiave
I punti chiave
Una svolta per i lavoratori: dal 1° gennaio 2025, la Naspi sarà concessa anche a chi si dimette volontariamente da un impiego a tempo indeterminato. La condizione per accedere all’indennità è aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultima cessazione del rapporto di lavoro. La novità è stata introdotta attraverso un emendamento presentato dai relatori nella serata di ieri, 15 dicembre 2024. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
La misura
Come anticipato, dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore un’importante novità riguardante la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro. Grazie a un emendamento alla legge di bilancio presentato dai relatori, l’accesso alla Naspi sarà esteso anche ai lavoratori che si dimettono volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, ampliando così le tutele per una categoria finora esclusa. Il criterio per cui il lavoratore dovrà aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione è stato introdotto per garantire che l’indennità sia destinata a chi ha effettivamente contribuito al sistema previdenziale in modo continuativo.
La Naspi
La Naspi, istituita originariamente il 1° maggio 2015, rappresenta un sostegno economico per chi si trova in stato di disoccupazione involontaria. L’importo dell’indennità viene calcolato sulla base dei contributi maturati negli ultimi quattro anni lavorativi e viene erogato per un periodo di tempo pari alla metà delle settimane contributive accumulate. Per esempio, un lavoratore con due anni di contributi potrà ricevere l’indennità per un massimo di un anno.
Requisiti attuali
La Naspi è attualmente accessibile rispettando alcuni requisiti specifici. È necessario trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre, chi si trova in questa condizione deve dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro, presentando un’apposita istanza tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’erogazione della Naspi inizia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane contributive accumulate negli ultimi quattro anni. L’importo della Naspi viene calcolato in base alla retribuzione media mensile: per i primi quattro mesi è pari al 75% di quest’ultima, fino a un massimo di 1.335,40 euro al mese; successivamente, a partire dal quinto mese, l’importo si riduce e viene determinato sommando il 75% di 1.335,40 euro al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale soglia.
La perdita del diritto alla misura
Un aspetto normativo che riguarda la Naspi riguarda la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione per il lavoratore che si assenti dal lavoro senza giustificato motivo per un numero eccessivo di giorni.
La legge stabilisce un limite di 15 giorni di assenza ingiustificata, ma questa disposizione può essere derogata qualora il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) non preveda un termine specifico, che di solito è di circa 3 giorni o poco più. Superato tale periodo, scattano le dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni tacite), contro le quali non è possibile fare ricorso al giudice del lavoro.