Domani al Senato ci sarà il passaggio decisivo (anche se non definitivo) per la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (in sostanza tra chi giudica e chi accusa). Una riforma che è il cavallo di battaglia di Forza Italia. Il testo è stato tuttavia osteggiato sia dall’opposizione in parlamento che da parte della magistratura. Ecco qui spiegato cosa prevede la riforma e i tempi di attuazione.
Distinzione tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri
La Costituzione viene modificata per specificare che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente (la funzione dell’accusa, cioè i pubblici ministeri), sancendo una netta separazione tra le due funzioni sin dall’inizio della carriera. Non sarà più possibile passare da una funzione all’altra, se non in casi eccezionali e limitati (ad esempio una sola volta, entro 6 anni dal maturare della legittimazione al tramutamento, cioè il cambiamento di posto).
Loading…
Due Consigli Superiori della Magistratura (CSM)
Viene istituito un CSM distinto per i magistrati giudicanti e un altro per i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio avrà competenze specifiche per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati della rispettiva carriera. Il Presidente della Repubblica presiederà entrambi i Consigli. La composizione dei due CSM è rivista. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
L’elezione dei due CSM
Gli altri componenti dei ue CSM sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
Istituzione di un’Alta Corte disciplinare
La giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) viene sottratta ai CSM e attribuita a una nuova Alta Corte disciplinare. Questa Corte avrà una composizione mista (magistrati e componenti laici) e sarà competente per gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni. L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso degli stessi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (controllo di conformità alla legge).