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Oggi primo ok al premierato, dai poteri del presidente del Consiglio a quelli del Colle: ecco le misure. Opposizioni in piazza

Il problema degli italiani all’estero

Resta pure da risolvere, per stessa ammissione della ministra per le Riforme Elisabetta Casellati (Fi) e del relatore Alberto Balbini (Fdi), il nodo del voto degli italiani all’estero: ora è incanalato nella circoscrizione estero che elegge 4 deputati e 8 senatori, ma con l’elezione diretta uno vale uno e quei cinque milioni potrebbero sovvertire qualunque risultato. La ministra Casellati ha anticipato la possibile soluzione per gli italiani all’estero: la “ponderazione” del loro voto, che in sostanza peserebbe meno di quello dei residenti. Ma per fare questo – è il parere di alcuni costituzionalisti – non basta la legge elettorale ma serve una previsione in Costituzione.

Il premier potrà sempre sciogliere le Camere

Nel dettaglio, la riforma prevede tre casi di soluzione delle crisi di governo. Caso uno: «In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il presidente della Repubblica scioglie le Camere». Qui tutto chiaro: si torna dritti alle urne, e quindi è improbabile che venga presentata tale mozione di sfiducia a meno di non volere la fine della legislatura. Caso due: «In caso di dimissioni del presidente del Consiglio eletto (per esempio in caso di mancata fiducia su un provvedimento, ndr) previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone». Il premier ha dunque la facoltà di chiedere e ottenere lo scioglimento anticipato se c’è una crisi politica. Caso tre: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio». Il presidente del Consiglio può essere quindi sostituito solo una volta nella legislatura, e solo se sarà lui stesso a decidere di passare la mano, da un parlamentare che fa parte della coalizione vincitrice delle elezioni. Tradotto: niente più governi tecnici e di larghe intese guidate da personalità non elette dai cittadini (leggasi Mario Monti nel 2011 e Mario Draghi nel 2021).

Modifiche al potere di scioglimento delle Camere nel semestre bianco

Il Capo dello Stato può sciogliere le Camere anche nel semestre bianco (ossia negli ultimi sei mesi del suo mandato), quando lo scioglimento “costituisce atto dovuto”, vale a dire è richiesto dal premier eletto sfiduciato o dimissionario, come prevede l’articolo 7 del ddl. Il nuovo articolo 88 della Costituzione sarebbe dunque il seguente: «Il Presidente della Repubblica può , sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

Aboliti i senatori a vita

È abrogato il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. Gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale rimangono in carica.

Maggioranza assoluta per elezione capo dello Stato solo dal settimo scrutinio

Il quorum dei due terzi per l’elezione del Presidente della Repubblica, scenda alla maggioranza assoluta non più dal quarto scrutinio bensì dal settimo scrutinio.


Fonte: http://www.ilsole24ore.com/rss/notizie/politica.xml


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