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È il cosiddetto “giudice delle leggi”. Come stabilisce la Carta, all’articolo 134, la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Considerata dal punto di vista delle funzioni, si può dire, con una grossolana semplificazione, che la Corte costituzionale è una “macchina” che produce decisioni.
Chi sono i membri
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
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Durata del mandato
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Su cosa è chiamata a giudicare
In quanto istituto di garanzia (disciplinato dal titolo VI della parte seconda della Costituzione, dedicato, per l’appunto, alle «Garanzie costituzionali»), la Corte è chiamata a giudicare, formalmente, in termini di “legittimità”, vale a dire di conformità alla Costituzione di atti e, talvolta, di comportamenti. E tuttavia essa giudica, sostanzialmente, in termini di “compatibilità”, vale a dire di congruità delle scelte legislative o concernenti lo svolgimento delle funzioni rispetto all’insieme dei princìpi e delle regole della Costituzione. In questo senso, il suo sindacato – che non può implicare valutazioni “di natura politica” o sull’“uso del potere discrezionale del Parlamento” – finisce per estendersi naturalmente, ben oltre i contenuti espressi negli atti, al concreto esercizio delle potestà, riguardando anche le omissioni, i vuoti, perfino i silenzi o i tempi o i modi e, complessivamente, le qualità degli interventi o dei mancati interventi.