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Specchietti e finestrini rotti o crepati, occhio alle multe: ecco cosa si rischia


Uno dei principi fondamentali del Codice della strada è certo quello di tutelare nella circolazione stradale la sicurezza e la salute: a creare una potenziale situazione di pericolo nella guida, pertanto, possono contribuire anche le condizioni di vetri e specchietti della nostra auto, che devono essere perfettamente integri ed efficienti.

Mettersi al volante con finestrini, parabrezza, lunotto posteriore e specchietti retrovisori rotti o anche semplicemente filati può venire a costituire un potenziale rischio, causa disturbo della visibilità, non solo per il conducente ma anche per i pedoni e gli altri automobilisti: ecco perché la legge punisce con specifiche sanzioni coloro i quali non si curano dell’integrità di queste componenti fondamentali dell’auto.

Stante quanto previsto dall’articolo 79 del Codice della strada,“i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti”. Ogni mezzo deve pertanto essere integro ed efficiente, non solo nella sue parti meccaniche ma anche in quegli elementi che garantiscono una perfetta visibilità in manovra, per cui chiaramente anche parabrezza, lunotto posteriore, finestrini e specchietti retrovisori.

Nello specifico il regolamento di esecuzione del CdS (articolo 237 D.P.R. 495/1992) stabilisce in modo esplicito che“tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate”. Non ottemperare a questo obbligo può comportare per l’automobilista il rischio di incorrere in multe che vanno da 87 a 344 euro. Per rendere il conducente un trasgressore, pertanto, è sufficiente anche una semplice scheggiatura, per cui al momento della segnalazione dell’infrazione le forze dell’ordine preposte ai controlli possono documentare il danno a vetri o specchietti con una foto da usare come prova.

Ciò è valido per tutti i vetri, anteriori, posteriori e laterali, così come per gli specchietti, stante quanto previsto dall’art.72, che obbliga ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli a munirsi di dispositivi retrovisori. La sanzione per chi circola con un mezzo i cui dispositivi retrovisori mancano del tutto o non sono efficienti, come qualora risultino danneggiati, è una sanzione compresa, anche in questo caso, tra 87 e 344 euro.

Resta un certo margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità del danno da parte dell’agente accertatore: nel caso, pertanto, in cui il conducente ritenga che la rottura/scheggiatura non sia sufficiente a impedire la visibilità e a giustificare la multa, è possibile impugnare la sanzione e contestarla, affidandosi poi al

verdetto del giudice.

Occhio alle soluzioni improvvisate: in caso di rottura del vetro l’uso di cartoni oppure di fogli di plastica o di giornale costituisce un illecito: in queste condizioni l’auto non può circolare per strada.


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


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