Per quanto continui ad essere radicata la convinzione che i pedoni siano i più tutelati dal Codice della Strada rispetto agli automobilisti e abbiano sempre la precedenza in fase di attraversamento della carreggiata, in realtà ci sono delle sfaccettature di cui è bene essere a conoscenza per comprendere quando si rischia di incappare in una multa e, in caso di incidente, nell’imputazione di responsabilità civili o penali.
Attraversare la strada sulle strisce pedonali non è, contrariamente a quanto si possa pensare, una situazione che mette in ogni circostanza il pedone al riparo da sanzioni. Il Cds, infatti, prevede non solo che il passaggio da un lato all’altro della strada debba avvenire utilizzando gli attraversamenti pedonali, ma anche che ciò avvenga evitando comportamenti in grado di creare pericolo o rallentamenti alla circolazione.
Come indicato chiaramente dal comma 2 dell’art.190, infatti, chi attraversa la carreggiata deve farlo tramite le strisce, i sottopassaggi o i sovrapassaggi e, qualora questi non siano a disposizione o risultino distanti oltre 100 metri, l’attraversamento deve avvenire “solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Il che significa che il pedone sia sanzionabile qualora effettui il passaggio fuori dalle strisce nel caso in cui queste siano vicine e ben visibili. Se fosse necessario per qualunque motivo attraversare la strada al di fuori dei passaggi pedonali, stante quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo, sarà inoltre dovere del pedone quello di dare la precedenza agli automobilisti.
Che ci siano, o meno, delle strisce a disposizione, l’atteggiamento di chi attraversa la strada deve sempre essere prudente e assennato, tale da evitare rischi per sé e per gli altri: niente attraversamenti in diagonale, quindi, né soste improvvisate in mezzo alla carreggiata, a meno che non sia rilevabile un’urgenza. Tenendo ciò presente, quindi, è sanzionabile anche chi si lancia improvvisamente in mezzo alla carreggiata, costringendo magari i veicoli a compiere manovre pericolose per evitare l’incidente, così come chi attraversa in modo distratto con gli occhi fissi sul cellulare o le cuffie nelle orecchie: si tratta di comportamenti sanzionabili sulla base di quanto determinato dall’art.190
I trasgressori possono essere puniti con multe che vanno da un minimo di 26 a un massimo di 102 euro, anche se non ci sono conseguenze per il gesto sconsiderato. Si aggiunga a ciò il fatto che nell’attribuzione delle responsabilità per quanto concerne un incidente il pedone non è affatto più tutelato come si pensa: le sue responsabilità civili e penali, vengono infatti soppesate con grande attenzione.
Attraversare la strada, sulle strisce o meno, in modo pericoloso può comportare infatti un concorso di colpa, per cui in certi casi il pedone rischia di perdere il diritto al risarcimento totale o parziale dei danni o di diventare responsabile lui stesso, a seconda di quello che viene valutato il suo grado di colpa nel sinistro.