I punti chiave
I punti chiave
Somministrazione di lavoro a termine, smart working, cassa integrazione e apprendistato. Sono alcuni degli ambiti dove il nuovo Ddl lavoro introduce importanti cambiamenti. Previste anche regole aggiornate per le dimissioni per fatti concludenti, la dilazione dei debiti contributivi e le visite mediche. Un quadro completo delle misure appena diventate operative. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
Le dimissioni per fatti concludenti
Le dimissioni per fatti concludenti si verificano quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore ai termini previsti dal contratto collettivo nazionale (CCNL) o, in assenza di indicazioni specifiche, oltre 15 giorni. In tale circostanza, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che verifica la situazione. L’assenza prolungata viene interpretata come una chiara manifestazione della volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro. Inoltre, viene previsto l’utilizzo di strumenti telematici e di collegamenti audiovisivi per lo svolgimento delle conciliazioni sindacali legate alle controversie lavorative, favorendo procedure più snelle e moderne.
Smart working
Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro, attraverso il portale Servizi, l’elenco dei lavoratori coinvolti nello smart working e le relative date di inizio e fine entro cinque giorni dall’avvio. Questa comunicazione è obbligatoria sia in caso di avvio del lavoro agile, sia in caso di proroga della durata concordata o di cessazione del periodo. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa che varia da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Lo smart working, o lavoro agile, è una modalità di lavoro subordinato definita da un accordo tra le parti che prevede flessibilità di luogo e orario, eventualmente con l’uso di strumenti tecnologici. La prestazione lavorativa può avvenire sia in azienda che all’esterno, senza postazione fissa, rispettando gli orari stabiliti da legge e contratti. L’accordo di lavoro agile deve essere scritto per garantirne validità e definire modalità, strumenti forniti, tempi di riposo e disconnessione tecnologica. Il documento può essere temporaneo o permanente e firmato al momento dell’assunzione o successivamente, inoltre regola anche il controllo delle attività esterne e le sanzioni per eventuali infrazioni. In caso di contratto a tempo indeterminato, il recesso richiede un preavviso di 30 giorni.
Contratto ibrido, stagionali e apprendistato
Il Parlamento ha approvato un emendamento che introduce il contratto ibrido a causa mista, consentendo di assumere un lavoratore in parte come dipendente e in parte come autonomo con partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Nel lavoro stagionale, oltre alle attività definite “stagionali” dal Dpr del 1963, rientrano anche quelle legate a intensificazioni produttive in determinati periodi o a esigenze tecnico-produttive e cicli stagionali, come previsto dai contratti collettivi.
È ora possibile lavorare durante la cassa integrazione, ma senza diritto al trattamento per le giornate lavorate presso un altro datore di lavoro. Infine, l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche o diplomi professionali potrà essere trasformato in apprendistato professionalizzante o di alta formazione dopo il completamento del percorso iniziale.