Per i bambini nati dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024 i genitori lavoratori dipendenti possono avere il congedo parentale pagato all’80% per tre mesi. Lo spiega una circolare dell’Inps che chiarisce la norma introdotta con la legge di Bilancio per il 2025 che introduce miglioramenti rispetto a quella dell’anno precedente quando i mesi pagati all’80% erano due.
Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento).
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Congedo entro i 12 anni di vita del figlio
L’Inps evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra loro o soltanto da uno di essi. Si può anche usare negli stessi giorni per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. L’Istituto ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. Sei mesi sono indennizzati al 30% mentre gli ultimi due non sono indennizzati a meno che non ci si trovi in un particolare condizione reddituale.
Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2022.
Età dei figli e congedi
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.