Nella legge di Bilancio 2026 sono state inserite anche alcue specifiche che riguardano il mondo della scuola. Come segnale il portale di riferimento, “Orizzonte scuola”, infatti è stata inserita in Manovra la modifica del comma 85 della Legge 107/2015 secondo cui “i dirigenti scolastici dovranno coprire le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nei posti comuni della secondaria usando il personale interno, salvo esigenze didattiche particolari”. Invece, per quanto concerne i posti di sostegno e nella scuola primaria, “l’uso dell’organico dell’autonomia resta facoltativo”. I risparmi ottenuti, viene spiegato, potranno essere reinvestiti nel MOF, ovvero il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, fino al 15% del suo valore.
Cosa spetta al dirigente scolastico
In sostanza, viene ancora sottolineato, il testo della legge di Bilancio prevede ora che il dirigente scolastico sia obbligato, salvo motivate esigenze di natura didattica, a prevedere le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni solamente con personale dell’organico dell’autonomia. Invece, per quanto concerne le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, lo stesso dirigente scolastico avrà la facoltà di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Quindi, in sintesi, viene concessa la possibilità di scelta. La scelte, è emerso, sono state pensate in un’ottica di tagli di spesa, per contenere le supplenze brevi, con l’obiettivo anche di rendere più efficiente la gestione interna delle scuole, valorizzando il personale già in organico e garantendo continuità didattica agli studenti.
Un monitoraggio quadrimestrale
Non solo le supplenze, perchè l’articolo della legge di Bilancio introduce anche un sistema di monitoraggio quadrimestrale. In particolare si concentrerà sulle “assenze del personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, oltre che delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al ministero dell’Economia e delle Finanze” entro il mese successivo alla chiusura di ogni quadrimestre.

