Cos’è la Consulta e come funziona
Ascolta la versione audio dell’articolo2′ di letturaÈ il cosiddetto “giudice delle leggi”. Come stabilisce la Carta, all’articolo 134, la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Considerata dal punto di vista delle funzioni, si può dire, con una grossolana semplificazione, che la Corte costituzionale è una “macchina” che produce decisioni.Chi sono i membriLa Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.Loading…Durata del mandatoI giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.Su cosa è chiamata a giudicareIn quanto istituto di garanzia (disciplinato dal titolo VI della parte seconda della Costituzione, dedicato, per l’appunto, alle «Garanzie costituzionali»), la Corte è chiamata a giudicare, formalmente, in termini di “legittimità”, vale a dire di conformità alla Costituzione di atti e, talvolta, di comportamenti. E tuttavia essa giudica, sostanzialmente, in termini di “compatibilità”, vale a dire di congruità delle scelte legislative o concernenti lo svolgimento delle funzioni rispetto all’insieme dei princìpi e delle regole della Costituzione. In questo senso, il suo sindacato – che non può implicare valutazioni “di natura politica” o sull’“uso del potere discrezionale del Parlamento” – finisce per estendersi naturalmente, ben oltre i contenuti espressi negli atti, al concreto esercizio delle potestà, riguardando anche le omissioni, i vuoti, perfino i silenzi o i tempi o i modi e, complessivamente, le qualità degli interventi o dei mancati interventi. LEGGI TUTTO