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Femminicidio, via libera definitivo e all’unanimità al nuovo reato: sarà punito con l’ergastolo

I punti chiave

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo. Viene definito in modo ampio (come un atto di discriminazione o di odio verso una persona in quanto donna o come conseguenza del suo rifiuto ad avere o continuare una relazione affettiva) ed è punito con l’ergastolo. A ratificare la svolta è stata la Camera. L’Aula ha definitivamente approvato, all’unanimità (237 i sì), il Ddl che introduce nel Codice penale il delitto di femminicidio.

Con il provvedimento si scrive, nel dettaglio, il nuovo articolo 577-bis che indica una fattispecie specifica di omicidio, disponendo la pena dell’ergastolo per chiunque causi la morte di una donna, commettendo il fatto, si legge nella documentazione messa a punto dal servizio studi della Camera, come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Nel disegno di legge figurano e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

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Il ddl è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 7 marzo 2025 e votato all’unanimità dal Senato il 23 luglio dopo alcune modifiche apportate al testo originario del Governo. La Camera ha deciso di andare avanti e approvare il provvedimento, nonostante lo stop al Senato del ddl stupri.

Il reato di femminicidio

Il ddl introduce nel codice penale (nuovo articolo 577) il femminicidio come fattispecie autonoma e speciale di omicidio volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio scatta anche quando l’omicidio è commesso per il rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

No al limite dei 45 giorni per le intercettazioni

Il ddl introduce una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione: il limite non si applica quando si procede per i delitti di femminicidio, nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio.


Fonte: http://www.ilsole24ore.com/rss/notizie/politica.xml

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