Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (Ncc), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio Ncc, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». È quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale 226/2024 (anche noto come Dm Salvini sul Foglio di servizio elettronico Ncc) e le relative circolari attuative.
La pronuncia della Corte boccia in particolare uno dei capisaldi del decreto sul Foglio di servizio elettronico: la sosta obbligatoria di 20 minuti tra un servizio Ncc e l’altro. I giudici hanno infatti stabilito che non spettava allo Stato – e, nello specifico, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc (…); ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente Ncc l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».
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Pausa di 20 minuti «misura sproporzionata»
Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.
Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.
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