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Se non accendo il riscaldamento, devo pagare il condominio? Cosa sapere


Con l’avvicinarsi dell’inverno e della stagione fredda in condominio si comincia ad accendere il riscaldamento, di solito un impianto centralizzato che serve tutti gli appartamenti. Ciò si traduce in un ulteriore esborso per quanto concerne le spese condominiali. Non tutti accettano facilmente questa regola, specie coloro che usufruiscono davvero poco dei termosifoni. Si pensi a chi trascorre praticamente l’intera giornata fuori casa, o a chi preferirebbe usare metodi alternativi e risparmiare.

Eppure, nonostante ciò, si tratta di una spesa che deve essere affrontata da tutti. Fra l’altro, esaminando la bolletta, si può vedere che il costo del riscaldamento condominiale non dipende soltanto dal consumo effettivo (che in ogni caso costuituisce la parte preponderante dell’importo), ma anche dalla cosiddetta spesa involontaria, ovvero una quota obbligatoria che ogni condomino è tenuto a versare. Con consumi effettivi, chiaramente, ci si riferisce all’uso dell’impianto. Si tengono presenti la quantità di tempo in cui questo viene tenuto acceso e a quale temperatura. Per cercare di ridurre al minimo il costo, si può pensare a soluzioni come un buon isolamento termico, che impedirà al calore di disperdersi.

Per spesa involontaria, invece, si intendono tutti i costi relativi al buon funzionamento dell’impianto. A ciò bisogna aggiungere anche la questione della dispersione terminca. Il calore proveniente dagli altri appartamenti, infatti, si propaga e raggiunge anche un eventuale alloggio adiacente non riscaldato. In sostanza, anche se in quell’appartamento il termosifone è spento, le stanze si riscalderanno comunque un po’. Le spese di mantenimento dell’impianto – fra dispersioni, conduzione, regolare manutenzione, gestione e lettura di contabilizzazione – costituiscono un onere considerevole e viene ritenuto corretto che anche chi non usufruisce direttamente del servisio debba mettere la propria parte. Ma le ragioni non finiscono qui.

Come si evince dall’articolo 1123 del Codice civile, tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese di conservazione, gestione e manutenzione del condominio, anche quelle relative al riscaldamento. Nessuno, pertanto, è esentato dal pagare periodicamente una quota fissa per questo servizio, dato che possono usufruirne. Questo vale anche per coloro che decidono di non accendere i termosifoni e lasciarli spenti. La spesa è divisa fra i condomini in modo proporzionale e in base ai millesimi di proprietà. A prescindere dall’uso che si decide di farne, tutti i condomini detengono la proprietà dell’impianto di riscaldamento. I costi vanno divisi.

Nella sentenza n. 9526/2014 la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di sostenere gli oneri e l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento spetta a tutti essendo comproprietari.

A quanto pare, però, è prevista un’unica eccezione. Un condomino che si distacca dall’impianto centralizzato può essere esonerato dal pagamento delle spese involontarie nel caso in cui ottenga il consenso degli altri condomini.


Fonte: https://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed


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